News da AgreenSERVICE

PROROGA AL 31.12.2014 PER LE AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE SOCIETA’ AGRICOLE

Con la legge n. 228/2012 il legislatore ha previsto l’abrogazione delle agevolazioni previste a favore delle società agricole di capitali e di persone dai commi 1093-1094 dell’articolo 1 legge n. 296/2006; la norma stabilisce che le SNC – SAS, SRL e SCARL che rivestono la qualifica di società agricola, possono optare per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, secondo cui il reddito agrario ‚ costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno stesso, nell’esercizio di attività agricola su di esso. Una seconda agevolazione, invece, prevede l’applicazione – a certe condizioni – di un coefficiente di redditività ai ricavi pari al 25%. Secondo quanto stabilito dalla legge di stabilità all’articolo 12 comma 26, i regimi opzionali  previsti dai citati commi della legge finanziaria 2007 perdono efficacia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.