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Opere di edilizia libere (senza autorizzazioni comunali)

Con il decreto del 02.03.2018 sono state individuate individuate le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. Tra gli interventi che possono essere realizzati in regime di edilizia libera segnaliamo i seguenti: i) opere di manutenzione ordinaria (pavimentazione, intonaco interno ed esterno, serramenti ed infissi, riparazione / sostituzione / rinnovamento di ascensori o impianti di sollevamento verticale); ii)  installazione pompe di calore aria-aria; iii) eliminazione barriere architettoniche (rampe, , sanitari, servoscala); iv) serre mobili stagionali; v) pavimentazione aree pertinenziali (vasche di raccolta, pavimentazione esterna, intercapedine); vi) pannello solare fotovoltaico; vii) elementi di arredo aree di pertinenza (barbecue, fontane, sculture, pergolati e gazebo non infissi al suolo, ripostiglio per attrezzi); viii) opere contingenti temporanee (stand fieristici, gazebo, elementi espositivi, tensostrutture, aree di parcheggio provvisorie).