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RESPONSABILITA’ NEGLI APPALTI: AMMESSA L’AUTOCERTIFICAZIONE

L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012 ha fornito alcuni chiarimenti sull’interpretazione dell’articolo 13-ter del Dl 83/2012 che ha introdotto, a decorrere dal 12 agosto 2012, la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di appalto/subappalto. L’introduzione della predetta disposizione ha  generato diverse difficoltà sul piano pratico per il fatto che l’esclusione da tale responsabilità è prevista solo nel caso in cui  l’appaltatore/committente acquisisca la documentazione attestante che i versamenti fiscali (scaduti alla data del pagamento del corrispettivo) sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore. Nel tentativo di fornire una soluzione pratica, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i seguenti aspetti: decorrenza dei relativi effetti e certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’IVA. Quanto alla decorrenza, l’Agenzia delle Entrate precisa che la disposizione in commento: – trova applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ovvero dal 12 agosto 2012; – la certificazione (trattandosi di un adempimento di natura tributaria) deve essere richiesta, in ossequio allo statuto del contribuente,  solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012 (ossia, 60 giorni dopo l’entrata in vigore della norma), in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012. Per quanto concerne, invece, la modalità di asseverazione, l’Agenzia delle Entrate  ritiene che, l’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali (che può  essere rilasciata anche dai Caf o da professionisti abilitati) può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del Dpr 445/2000, con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione. Nella ns. sezione UTILITA’ è disponibile un fac – simile di dichiarazione sostitutiva da scaricare gratuitamente.