News da Battistini e Sirri

CONTRATTI DI LOCAZIONE E OBBLIGO DI ALLEGARE A.P.E.

La legge 90/2013 ha imposto che L’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti. Con ultima Circolare A.E. N. 83/2013 l’Agenzia delle Entrate precisa che: – l’APE non può essere ricondotto tra gli atti per i quali il Testo Unico dell’imposta di registro richiede la registrazione; – ove il contribuente presenti volontariamente l’APE all’Agenzia delle Entrate per la sua registrazione (ad esempio de vuole dare data certa all’APE), allora pagherà l’imposta di registro fissa (168 euro fino al 31 dicembre 2013 e 200 euro dal 1° gennaio 2014); – in ipotesi di registrazione telematica l’APE potrebbe essere presentata all’Agenzia delle Entrate in forma cartacea unitamente all’attestazione di avvenuta registrazione; – l’imposta di bollo non è dovuta se l’APE è allegato in originale o in copia semplice; – l’imposta di bollo è dovuta (nella misura di 16,00 euro per ogni foglio), se l’APE è allegato in copia dichiarata conforme all’originale dal Notaio.