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Collaborazioni a progetto: i rapporti fuori dall’obbligo del “progetto”

Le ultime riforme che si sono susseguite in materia di lavoro hanno modificato il rapporto di lavoro a progetto. In via del tutto generale sono stati introdotti alcuni limiti volti a differenziare in modo più marcato la disciplina della collaborazione a progetto rispetto a quella del lavoro subordinato onde evitare che i datori di lavoro ricorrano alla collaborazione per sottrarsi alle garanzie previste dal lavoro dipendente. La previsione di un progetto, quindi, rappresenta la maggiore discriminante tra i due istituti, ma vi sono dei rapporti per cui il legislatore ha escluso l’”apposizione” del progetto. Si tratta in particolare: i) del mini co.co.co; ii) degli agenti e dei rappresentanti di commercio; iii) dei servizi di cura e assistenza alla persona; iv) degli esercenti le professioni intellettuali; v) delle collaborazioni rese a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche; vi) dei componenti degli organi dio amministrazione e controllo della società; vii) dei partecipanti a collegi e commissioni di società; viii) dei soggetti che percepiscono la pensione di vecchiaia.