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Ravvedimento operoso carente: novità

In caso di ravvedimento operoso carente la sanatoria deve essere comunque considerata valida rispetto a quanto pagato, a condizione che un pagamento sia stato effettuato, comunque, a titolo di sanzione ridotta. La sanzione piena, dunque, sarà applicata soltanto sulla differenza di imposta; analoga conclusione laddove il contribuente effettui i versamenti di imposta senza tenere conto della maggiorazione dello 0,4% ovvero nel caso in cui, per versamenti carenti di lieve entità, si proceda a versare le somme da acquiescenza all’accertamento. (Circ. n. 27 E/2013). Anche in riferimento all’accertamento con adesione, la circolare dell’Agenzia delle entrate ribadisce come laddove la medesima ipotesi si verifichi in caso di acquiescenza all’accertamento ai sensi dell’articolo 15 del dlgs n. 218 del 1997, si dovrà considerare di fatto la volontà del contribuente di voler definire l’accertamento notificato dall’amministrazione finanziaria.