News da AgreenSERVICE

DURC semplificazioni

Il Decreto Fare è intervenuto in materia di DURC con l’intento di “snellire” significativamente i connessi adempimenti a carico delle aziende nell’ambito degli appalti pubblici. Nello specifico si prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori di acquisire d’ufficio il DURC: i) ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi; ii) ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto. Sono altresì individuati gli scopi specifici per i quali i soggetti pubblici devono acquisire d’ufficio il DURC, ovvero per: i) la verifica della dichiarazione sostitutiva ex art. 38 co. 1 lett. i) del DLgs. 163/2006, relativa all’assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali; ii) l’aggiudicazione e la stipula del contratto; iii) il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; iv) il certificato di collaudo, regolare esecuzione e verifica di conformità; v) l’attestazione di regolare esecuzione; vi) il pagamento del saldo finale. Sempre con il decreto Fare, vengono ampliati i termini di validità del DURC fino a 180 giorni. Nello specifico, la norma consente l’utilizzo del DURC acquisito nella prima fase della procedura d’appalto – ovvero per la verifica della dichiarazione sostitutiva – anche per l’aggiudicazione e la stipula del contratto. Mentre nelle successive fasi il DURC dovrà essere acquisito ogni 180 giorni, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale, per il quale – precisa la norma – è necessaria l’acquisizione di un nuovo documento di regolarità contributiva. Infine, ai fini della verifica per il rilascio del DURC, in caso di mancanza dei requisiti, viene previsto che la notizia dell’inadempienza e l’invito alla regolarizzazione dovrà viaggiare tramite Pec (posta elettronica certificata) e la potrà ricevere il consulente del lavoro che assiste l’azienda, collaborando, così, alla definizione.