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La sospensione dei termini feriali

Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione. Pertanto, durante questi 45 giorni, tutte le scadenze processuali si interrompono e, nel caso in cui la decorrenza del termine abbia avuto inizio prima del 1° agosto, il tempo assegnato dal legislatore per il compimento dell’adempimento (presentazione del ricorso, deposito di atti etc…) riprenderà a decorrere alla fine del periodo di sospensione, con ciò determinandosi una parentesi temporale. Vediamo in dettaglio come si articola l’istituto della sospensione e, soprattutto, quali atti e/o adempimenti sono interessati dalla disciplina, nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione.