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L’entrata della Croazia nella UE: profili IVA

La Croazia entrerà a far parte, come 28 esimo stato, dell’Unione Europea il 1º luglio 2013; da tale data, quindi, le merci che sono provenienti o che sono dirette verso tale stato non sono più considerate importazioni o esportazioni, bensì acquisti e cessioni intracomunitari. Le merci potranno circolare liberamente nel più ampio spazio dell’Unione europea e dovranno rispettare le regole previste dal presente decreto, senza essere soggette ad alcuna formalità doganale. Di seguito vengono brevemente elencate le diverse ipotesi ai fini Iva: A) Cessioni dall’Italia alla Croazia: distinguiamo a seconda che si tratti di: 1) a soggetti passivi stabiliti in Croazia: fino a 30/6/2013 esportazioni (art. 8 D.P.R. 633/1972), anche “non onerose”; da 1/7/2013 cessioni intracomunitarie (art. 41 D.L. 331/1993), solo se “onerose”; da 1/7/2013 cessioni “non onerose” assoggettate ad IVA. 2) a soggetti privati stabiliti in Croazia: fino a 30/6/2013 esportazioni (art. 8 D.P.R. 633/1972) se dogana a cura del cedente; fino a 30/6/2013 con sgravio IVA (art. 38-quater D.P.R. 633/19722) se beni di uso personale di importo superiore a euro 154,94 da trasportarsi nei bagagli personali; da 1/7/2013 sempre con IVA. B) Acquisti di beni dalla Croazia all’Italia: distinguiamo a seconda che si tratti di: 1) acquisti da parte di soggetti passivi stabiliti in Italia: fino a 30/6/2013 importazioni con IVA assolta in dogana (art. 67 D.P.R. 633/1972); da 1/7/2013 acquisti intracomunitari (art. 38 D.L. 331/1993), se a titolo oneroso; da 1/7/2013 assoggettamento a imposta in Croazia se a titolo non oneroso. 2) acquisti da parte di soggetti privati stabiliti in Italia: fino a 30/6/2013 importazioni con IVA assolta in dogana (art. 67 D.P.R. 633/1972); da 1/7/2013 acquisti con imposta assolta in Croazia.