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RESPONSABILITA’ FISCALE NEGLI APPALTI

Il Decreto “Fare” (art. 50 DL n. 69 del 21.06.2013) modifica il comma 28 dell’art. 35, DL n. 223/2006, il quale nella versione precedente stabiliva che: “in caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto”. Per effetto delle modifiche adottate, in caso di contratto di appalto / subappalto, l’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore soltanto per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, con esclusione della responsabilità solidale per il versamento dell’IVA.