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CONTRATTI DI APPALTO: SOLIDARIETA’ FISCALE PER TUTTI GLI APPALTI

La solidarietà a favore del fisco vige in tutti gli appalti, non solo nell’edilizia; nei contratti di appalto e di subappalto l’appaltatore deve pagare direttamente all’Erario le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e l’Iva dovuta dal subappaltatore se il subappaltatore non adempie a questi obblighi. L’articolo 35 del decreto legge 223/2006 (modificato dal decreto legge 83/2012) sulla solidarietà fiscale va interpretato in senso estensivo, in quanto ispirato all’obiettivo della lotta all’evasione fiscale, che vale per tutti i settori merceologici. Per non incorrere nella responsabilità l’appaltatore deve acquisire la documentazione relativa all’avvenuta esecuzione degli obblighi fiscali (vedasi fac simile in ns. sezione utilità). Tra l’altro, si può sospendere il pagamento del corrispettivo fino a che non sia esibita la documentazione sulla regolarità tributaria. Rimangono esclusi dalla solidarietà: il contratto di opera,   il contratto di trasporto, il contratto di subfornitura e prestazioni rese nell’ambito di un rapporto consortile; gli appalti di fornitura di beni (interpretazione dell’agenzia delle entrate). Disciplina che, dove applicabile, vige sia nei rapporti trilaterali (committente, appaltatore e subappaltatore) sia nei rapporti bilaterali (committente e appaltatore).