News da StudioNoveSei

DOPPIA CONTRIBUZIONE INPS PER SOCI AMMINISTRATORI

l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla norma di interpretazione autentica in base alla quale in caso di esercizio contemporaneo di 2 attività, di cui una soggetta all’iscrizione alla Gestione separata, e l’altra iscrivibile alla Gestione IVS artigiani e commercianti, non è applicabile il principio di prevalenza, con il conseguente obbligo di iscrizione ad entrambe le gestioni. In particolare, il soggetto iscritto alla Gestione separata è tenuto anche al versamento dei contributi IVS qualora eserciti l’attività di artigiano / commerciante con abitualità e professionalità. Data l’efficacia retroattiva di tale disposizione, l’INPS riconosce, in caso di mancato versamento dei contributi, la riduzione delle sanzioni alla misura degli interessi legali. Detta riduzione opera, su richiesta dell’interessato, per i versamenti contributivi aventi scadenza entro il 31.7.2010.