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La conversione in Euro dei corrispettivi ed oneri in valuta estera

La legge di stabilità 2013 ha riformulato l’art. 13, co. 4, del D.P.R. n. 633/1972 per effetto del quale, ai fini della determinazione della base imponibile, i corrispettivi dovuti, le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o – nel caso di omessa indicazione nella fattura – del giorno di emissione della stessa. In mancanza, la quantificazione è eseguita sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. Sulle novità in argomento è intervenuta, di recente, l’Agenzia delle Entrate (C.M. 12/E/2013) precisando che: i) gli importi in valuta estera devono essere computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione, determinato ai sensi dell’articolo 6 del dPR n. 633 del 1972; ii) laddove non sia noto il giorno di effettuazione dell’operazione (informazione che andrebbe indicata in fattura), il tasso di cambio deve essere individuato con riferimento al giorno di emissione della fattura, nel presupposto che coincida con il giorno di effettuazione dell’operazione medesima; iii) in assenza del cambio di riferimento, andrà utilizzato il cambio del giorno antecedente più prossimo al momento di effettuazione dell’operazione o alla data di emissione della fattura; iv) la conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.