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Società agricole e regime catastale: Circolare 12/E del 03.05.2013

La legge n. 228/2012  ha previsto l’abrogazione delle agevolazioni previste a favore delle società agricole di capitali e di persone, dai commi 1093-1094 dell’articolo 1 legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007). Sancisce, infatti, la norma che le società€ di persone, le società€ a responsabilità € limitata e le societ€à  cooperative, che rivestono la qualifica di società€ agricola, possono optare per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, secondo cui il reddito agrario ‚ costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità€ del terreno stesso, nell’esercizio di attività€ agricolo su di esso. Una seconda agevolazione, invece, prevede l’applicazione – a certe condizioni – di un coefficiente di redditivit€à ai ricavi pari al 25%. Secondo quanto stabilito dalla legge i regimi opzionali  previsti dai citati commi della legge finanziaria 2007 perdono efficacia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (l’anno di validità€ ƒ stato spostato in avanti di due anni. Con la circolare n. 12/E del 03.05.2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni circa la decorrenza delle nuove disposizioni, specificando che sin dallo scorso 01.01.2013 i contribuenti non potranno piƒ esercitare l’opzione per il regime agevolato: resteranno valide, quindi, solamente le opzioni già€ esercitate precedentemente a tale data.