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BONUS PRODUTTIVITA’: APPLICAZIONE DELL’INCENTIVO

Con la circolare 30.4.2013 n. 11 del 30.04.2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sui profili fiscali ed applicativi della detassazione della “retribuzione di produttività”, disciplinata, per il periodo d’imposta in corso, dal DPCM 22.1.2013, soffermandosi in particolare: i) sulle modalità di verifica del superamento, o meno, nel 2012, del limite di 40.000,00 euro di reddito da lavoro dipendente, da non oltrepassare per poter accedere, nel 2013, al regime fiscale agevolato; ii) sulle modalità di calcolo dell’imposta sostitutiva del 10%, con la precisazione che l’importo massimo di emolumenti agevolabili (pari a 2.500,00 euro) deve essere considerato “al lordo dell’imposta sostitutiva, ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie”; iii) sugli adempimenti richiesti a datori di lavoro e dipendenti. La misura agevolativa in commento prevede però alcune modifiche all’apparato normativo precedentemente esistente: il DPCM 22.01.2013 pur mantenendo intatta la “sostanza” dell’agevolazione, ha previsto (per la prima volta dal 2008) una definizione stringente di retribuzione di produttività. Le ipotesi in cui si può beneficiare dell’agevolazione previste dal DPCM 22.01.2013 sono principalmente due: i) indici “misurabili” di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione; ii) almeno 1 misura in almeno 3 delle 4 aree di intervento elencate dal decreto.