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TOBIN TAX SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

È stata introdotta un’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax), non deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, relativamente al trasferimento di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi ex art. 2346, comma 6, C.c., emessi da società residenti in Italia, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti a prescindere dalla residenza dell’emittente e al trasferimento della proprietà di azioni per effetto della conversione di obbligazioniPer il 2013 l’imposta è stabilita nella misura dello 0,22% (0,12% per i trasferimenti in mercati regolamentati) alle operazioni (stipula del contratto, chiusura e negoziazione) su strumenti finanziari derivati (opzioni, futures, swap, ecc.) e su titoli che li rappresentano, nonché sui contratti a termine.  In tal caso l’imposta è dovuta in misura fissa, differenziata a seconda della tipologia di strumento e del valore del contratto. L’imposta non è applicabile alle operazioni aventi quale controparte l’UE, la Banca Centrale Europea, le Banche centrali degli Stati UE e le Banche centrali e gli organismi che gestiscono le riserve ufficiali di altri Stati, ecc.; va versata dalla banca ovvero da altro soggetto che interviene nell’esecuzione dell’operazione relativamente alle compravendite di azioni, altri strumenti finanziari partecipativi e alle operazioni su strumenti finanziari derivati ovvero dal contribuente negli altri casi. L’imposta dovuta in misura percentuale è applicabile alle transazioni concluse a decorrere dal 1.3.2013 mentre quella in misura fissa alle transazioni concluse dal 1.7.2013. Le modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad un apposito DM.