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Societa’ agricole professionali: modifiche del Decreto crescita 2.0

Il comma 8 dell’art. 36 del DL n. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012 (“Decreto crescita 2.0”) introduce una modifica al DLgs. n. 99/2004 che definisce la figura della società agricola professionale. Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DLgs. n. 99/2004 sono società agricole quelle che: – hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’art. 2135 c.c.; – contengono nella propria ragione o denominazione sociale l’indicazione di “società agricola”. L’art. 36 comma 8 del DL n. 179/2012 statuisce che sono compatibili con l’esercizio “esclusivo” delle attività di cui all’art. 2135 c.c., la locazione, il comodato e l’affitto di fabbricati ad uso abitativo, terreni, fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole, a condizione che i ricavi derivanti dalle suddette attività siano marginali rispetto a quelli derivanti dall’esercizio dell’attività agricola esercitata. Per essere “marginali” i ricavi non devono superare il 10% dell’ammontare dei ricavi complessivi e rimangono assoggettati alla tassazione in base alle regole sul reddito d’impresa di cui al TUIR. Pertanto, la qualifica di società agricola non viene persa quando vengono esercitate marginalmente le attività summenzionate.