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OBBLIGO DI PUBBLICARE GLI AIUTI DI STATO NEL PROPRIO SITO INTERNET ENTRO 30/06

La legge 124/2017 prevede l’obbligo per le aziende di pubblicare sul proprio sito internet, entro il 30 giugno di ogni anno, l’elenco delle erogazioni pubbliche ricevute nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente. A partire dall’annualità 2023 l’inosservanza di tale adempimento sarà sanzionata. Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato ricevuti negli anni 2020/2021/2022 purché l’importo complessivo sia superiore a 10.000 € annui. L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati) e non sulla base della concessione. È possibile usufruire della procedura semplificata indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate mediante la dicitura: “Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx