News da Battistini e Sirri

Blocco alle successive cessioni dei crediti d’imposta Articolo 28 D.L. 4/2022

Nell’ambito di tutte le detrazioni edilizie per le quali è concessa l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, viene prevista la possibilità di effettuare una sola cessione (oltre lo sconto), escludendo quindi tutte le successive cessioni.

Pertanto, dal 27 gennaio:

– in caso di sconto in fattura, il fornitore può cedere il credito a qualsiasi soggetto, che, però, successivamente, non può cederlo nuovamente,

– in caso di cessione del credito, non è ammessa facoltà di successiva cessione.

Viene esclusa la facoltà di successiva cessione anche per i seguenti crediti d’imposta:

a) credito d’imposta per botteghe e negozi;

b) credito d’imposta per i canoni di locazione;

c) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;

d) credito d’imposta per sanificazione.

I crediti che, alla data del 07.02.2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui agli articoli 121 e 122 D.L. 34/2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti.