News da AgreenSERVICE

FATTURA ELETTRONICA verso SAN MARINO – CODICE SDI 2R4GTO8

Alla luce dell’estensione dell’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, l’Ufficio Tributario di San Marino ha reso noto il codice destinatario (2R4GTO8) utilizzabile dai fornitori italiani nelle fatture emesse nei confronti dei clienti sammarinesi. Si rammenta che dall’1.10.2021 fino al 30.6.2022 gli operatori, in via transitoria, possono scegliere di emettere e ricevere le fatture in formato elettronico o in formato cartaceo. L’art. 12, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” ha previsto l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino. Dall’1.10.2021 al 30.6.2022, la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo; dal 1.7.2022, la fattura è emessa e accettata in formato elettronico, fatte salve le ipotesi in cui l’emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge. Per le cessioni di beni tra Italia e San Marino, la fattura (non imponibile IVA), nonchè la (eventuale) nota di variazione, va emessa in formato elettronico tramite SdI. Per le prestazioni di servizi, rese nei confronti di operatori che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione, la fattura di cui all’art. 21, comma 6-bis, lett. b), DPR n. 633/72, può essere emessa in formato elettronico tramite SdI, che la trasmette all’Ufficio Tributario di San Marino per il successivo inoltro al committente. Le fatture emesse in formato elettronico dai soggetti passivi residenti, stabiliti / identificati in Italia, nei confronti di operatori sammarinesi che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione (da riportare in fattura), accompagnate da ddt / altro documento idoneo, sono trasmesse da SdI all’Ufficio Tributario di San Marino. Quest’ultimo, una volta verificato l’assolvimento dell’imposta sull’importazione convalida la regolarità della fattura (condizione per la non imponibilità IVA ex artt. 8 e 9, DPR n. 633/72) e comunica l’esito del controllo alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino (verificabile dal cedente italiano tramite l’apposito servizio di consultazione delle fatture elettroniche gestito dall’Agenzia delle Entrate).