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Deducibilità perdite su “mini” crediti

L’Agenzia Entrate ha confermato la deducibilità, ai fini IRES, delle perdite su crediti di modesto importo scaduti da più di sei mesi. Con la L. 147/2013 erano state ampliate le ipotesi di deducibilità “automatica” delle perdite relative a crediti vantati nei confronti sia di debitori assoggettati a procedure concorsuali (e istituti assimilati), sia di debitori non soggetti a tali procedure.
Riguardo a questi ultimi, l’art. 101 comma 5 del TUIR stabilisce che gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita, sussistono “in ogni caso”, tra l’altro, quando il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento (c.d. “mini crediti”). Il credito è considerato di modesta entità quando risulta di importo non superiore a: – 5.000 euro, per le imprese di più rilevante dimensione (intendendosi per tali quelle che hanno conseguito un volume d’affari o ricavi non inferiore a 100.000.000 di euro); – 2.500 euro, per le altre imprese. Sta all’impresa creditrice la scelta circa l’esercizio in cui portare in deduzione la relativa perdita e la determinazione del rispettivo ammontare, una volta soddisfatti i requisiti minimi richiesti per ammetterne la rilevanza fiscale.