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Integrazione fattura per servizi Intra UE

Per le prestazioni rese da un soggetto stabilito in un paese UE, in caso di mancato ricevimento della fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il committente italiano è tenuto ad emettere autofattura, ai sensi dell’art. 46 co. 5 del DL 331/1993 (lo stabilisce la recente Circolare A.E. n. 35/2012). L’autofattura dovrà essere annotata negli appositi registri entro il mese di emissione e dovrà essere registrata conformemente al dettato degli artt. 46 e 47 del DL 331/1993. L’obbligo di regolarizzazione dell’operazione, attraverso l’emissione di autofattura da parte del committente, deve essere posto in essere nel momento in cui il committente ha conoscenza dell’effettuazione della prestazione o quando ha eseguito il pagamento. L’art. 17 co. 2 del DPR 633/72 modificato ha introdotto alcune novità relativamente alla fatturazione di prestazioni di servizi in ambito intra UE. Esso prevede che – nel caso di prestazioni di servizi “generiche” (di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72) rese da un soggetto passivo in un altro Stato UE – il committente sia tenuto agli obblighi di fatturazione e registrazione, come previsti agli artt. 46 e 47 del DL 331/93. Segnatamente, il committente italiano, con riferimento alle prestazioni di servizi descritte, non dovrà più emettere autofattura, come prescritto, in via generale, dal medesimo art. 17 co. 2 del DPR 633/72.

Si segna, inoltre, che la bozza di decreto legislativo emanata il 31.7.2012 al fine di recepire la direttiva n. 2010/45/UE, in vigore dal 1.1.2013, concede al committente italiano un più ampio per la regolarizzazione dell’operazione, nel caso di mancato ricevimento della fattura da parte del prestatore di servizi UE. L’adempimento, difatti, in caso di mancata ricezione della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione della prestazione, potrà avvenire entro il giorno 15 del terzo mese successivo. Rispetto alla disciplina ordinaria, dunque, il contribuente nazionale avrà a disposizione 15 giorni in più per regolarizzare l’operazione.