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Contratti agroalimentari e termini di pagamento: il caso della “cessione con prezzo da determinare”

Con un comunicato datato 24.10.2012 il Ministero delle Politiche Agricole ha confermato l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di termini di pagamento dei prodotti agricoli. Visto il ritardo nella pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento attuativo dell’articolo 62 del DL liberalizzazioni, avvenuta solo lo scorso 23.11.2012 (G.U. n. 274), il Ministero ha voluto confermare la decorrenza delle nuove disposizioni contenute nel DL n. 1/2012 relativamente alla disciplina dei contratti e dei termini di pagamento relativi alla cessione di prodotti agricoli al 24.10.2012. Al fine di vietare pratiche commerciali scorrette e “contenere” il fenomeno particolarmente diffuso di dilazioni temporali particolarmente rilevanti in riferimento alle cessione di prodotti agricoli, infatti, l’articolo 62 del DL n. 1/2012 (attuato dal DM 19.10.2012) ha stabilito l’applicazione di termini certi di pagamento: 30 giorni per i prodotti agroalimentari deteriorabili e 60 per i prodotti non deteriorabili.

Per quanto riguarda l’opportunità di concedere ai clienti un termine di pagamento maggiore rispetto a quello imposto dalla nuova disciplina, il Ministero concede la possibilità di utilizzare il contratto di cessione di beni con “prezzo da determinare”. Tale contratto consente, infatti, di emettere la fattura entro il mese in cui gli elementi non ancora conosciuti al momento della consegna divengono noti alle parti. Secondo quanto stabilito dall’articolo 1 del decreto ministeriale 15.11.1975, per le cessioni di beni il cui prezzo, in base a disposizioni di legge, usi commerciali, accordi economici, collettivi o clausole contrattuali è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data della consegna, la fattura può essere emessa entro il mese in cui i suddetti elementi sono noti. La norma prevede come termine il mese successivo alla consegna, ma a seguito di modifiche nella normativa IVA che prevedono l’obbligo di liquidare l’imposta con riferimento al mese di consegna delle merci, la fattura deve essere anticipata alla fine di tale mese. È bene che il contratto faccia riferimento ad elementi non noti al momento della consegna, e che il riferimento al futuro sia certo e che non si tratti di un semplice rinvio ad un accordo tra le parti.