NATALE 2020 – Attività economiche e spostamenti delle persone

Il Decreto Natale (D.L. 18.12.2020, n. 172) ha modificato i precedenti divieti di spostamento e le limitazioni ad alcune attività economiche (negozi, ristoranti, centri commerciali, ecc.) nel periodo dal 24.12.2020 al 6.01.2021. Si propone una sintesi alla luce delle nuove Faq pubblicate dal Governo.
Zona rossa nei festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31.12.2020 e 1, 2, 3, 5 e 6.01.2021): si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le zone rosse. Aperti: supermercati; alimentari e generi prima necessità; farmacie e parafarmacie; edicole e tabaccherie; lavanderie; barbieri e parrucchieri. Chiusi: altri negozi al dettaglio; bar, ristoranti, gelaterie (consentito asporto fino alle 22 e consegna a domicilio); centri estetici.
Spostamenti consentiti: dalle ore 5,00 alle ore 22,00, uno spostamento verso una sola abitazione privata nella stessa Regione, per un massimo di 2 persone (non rientrano nel conteggio: figli minori di anni 14, persone conviventi con disabilità o non autosufficienti). Sono sempre consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute, necessità.
Zona arancione negli altri giorni (28, 29 e 30.12.2020 e 4.01.2021): si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le zone arancioni. Aperti: tutti i negozi fino alle 21. Chiusi: bar e ristoranti (consentito asporto fino alle 22 e consegna a domicilio). Spostamenti consentiti: all’interno dei Comuni; dai piccoli Comuni, fino a 5.000 abitanti, in un raggio di 30 Km, ma non verso i capoluoghi di provincia. Dalle ore 5,00 alle ore 22,00: uno spostamento verso una sola abitazione privata nella stessa Regione, per un massimo di 2 persone (non rientrano nel conteggio: figli minori di anni 14, persone conviventi con disabilità o non autosufficienti). Sono sempre consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute, necessità.