Comunicato n. 12: DL Rilancio credito d’imposta per canoni di locazione e di affitto d’azienda

Il “Decreto Rilancio” (ad oggi non in GU) prevede, all’articolo 31, un credito d’imposta per canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di determinate attività.
L’ambito applicativo soggettivo del nuovo credito d’imposta comprende i seguenti beneficiari, a condizione che abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente: esercenti attività d’impresa; esercenti arti e professioni. Il credito d’imposta è riconosciuto in particolare alle strutture alberghiere indipendentemente dall’ammontare del volume d’affari del periodo d’imposta precedente.
L’agevolazione si applica inoltre agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
L’ambito applicativo oggettivo del credito d’imposta comprende gli immobili a uso non Abitativo
L’intensità del credito d’imposta è diversamente modulata in funzione del contratto in dipendenza del quale l’immobile è nella disponibilità del soggetto beneficiario:
in caso di contratti di locazione, leasing e concessione di immobili spetta un credito d’imposta pari al 60 % del canone mensile versato;
in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, spetta un credito d’imposta pari al 30% del canone mensile versato.
L’importo dei canoni su cui calcolare il credito d’imposta corrisponde al quantum versato con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
La spettanza dell’agevolazione ai soggetti locatari esercenti attività economica è subordinata ad un test sul fatturato: il credito d’imposta spetta infatti a condizione che il locatario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta non è soggetto a limiti di compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.
Le disposizioni attuative del credito d’imposta sono infine demandate ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro 20 giorni dall’entrata in vigore del “Decreto Rilancio”.