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Riduzione contributiva per l’assicurazione dei lavoratori agricoli

L’INAIL, con circolare n. 61 del 9 novembre 2012, informa sulle nuove modalità di comunicazione circa l’applicazione della riduzione in misura non superiore al 20% dei contributi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti. La riduzione si applica esclusivamente sulla percentuale di contribuzione versata ad INAIL ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La riduzione è concessa alle imprese in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro, con gli adempimenti contributivi e assicurativi, che abbiano adottato nell’ambito di piani pluriennali di prevenzione misure per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o siano state destinatarie di provvedimenti sanzionatori (di cui all’art.5 L.n.1233/2007). L’applicazione del beneficio è subordinata alla presentazione di apposita richiesta di ammissione. A regime l’istanza dovrà essere presentata nel periodo intercorrente tra il 1° giugno e il 30 giugno di ogni anno. Per il corrente anno le istanze devono essere presentate a partire dal 12 novembre e fino al 30 novembre 2012.