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Le nuove regole dei contratti agroalimentari valgono solo per le cessioni di prodotti, esclusi i servizi

Le nuove regole dei contratti agroalimentari, in vigore dal 24 ottobre 2012, si applicano solo alle cessioni dei prodotti, con esclusione quindi dei servizi. È una delle risposte fornite, in via non formale, dal Ministero delle Politiche agricole sull’interpretazione della nuova disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, prevista dall’art. 62 del DL n. 1/2012 (conv. L. 27/2012). Nell’attesa di indicazioni certe sulle nuove regole, è opportuno rimarcarne gli aspetti salienti: a decorrere dal 24 ottobre 2012 i contratti che hanno per oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, a eccezione di quelli conclusi con il consumatore finali, devono essere stipulati (obbligatoriamente) in forma scritta e devono riportare, a pena di nullità, la durata, le quantità e le caratteristiche dei prodotti venduti, nonché il prezzo e le modalità sia di consegna, sia di pagamento. I contratti, la cui nullità può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice, devono essere predisposti secondo principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai prodotti forniti. Il pagamento del corrispettivo va eseguito entro il termine di 30 giorni per i prodotti alimentari deteriorabili e di 60 giorni per tutti gli altri prodotti. Il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, mentre gli interessi maturano dal giorno successivo alla scadenza del termine. Il saggio degli interessi applicabile è inderogabilmente maggiorato di due punti percentuali. Di conseguenza, sono stati abrogati espressamente i commi 3 e 4 dell’art. 4 del DLgs. n. 231/2002 e il DM (Attività produttive) 13 maggio 2003. I “prodotti alimentari deteriorabili” rientrano in una delle seguenti categorie: prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni; prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucri protettivi o refrigeranti, non sottoposti a trattamenti idonei a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni; prodotti a base di carne che presentano le caratteristiche fisico-chimiche aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2, oppure aW superiore a 0,91, oppure pH uguale o superiore a 4,5; tutte le tipologie di latte. L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato deve vigilare sull’applicazione delle nuove regole e irrogare le citate sanzioni, ai sensi della L. n. 689/1981. A tal fine, può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza.