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Le limitazioni al trasferimento del denaro contante: i chiarimenti del MEF per le Agenzie Viaggi

Recentemente il M.E.F. (Nota 10.10.2012 prot. DT79320) ha fornito una serie di interessanti chiarimenti in merito alla limitazione dell’utilizzo del denaro contante nell’ambito dell’operatività delle agenzie viaggi. Detti chiarimenti, ancorché riferiti al settore delle agenzie viaggio, possono comunque avere una portata generale al fine di individuare la correttezza dei pagamenti effettuati a titolo di acconto / saldo del corrispettivo dovuto. Come evidenziato dal M.E.F. se il prezzo complessivamente dovuto è di importo pari o superiore a euro 1.000 lo stesso può essere pagato a rate in denaro contante soltanto se: – l’importo di ciascuna rata / acconto è inferiore a euro 1.000; – la rateizzazione è prevista dal contratto sottoscritto dalle parti dal quale deve risultare l’importo complessivo da pagare, l’indicazione delle singole rate e delle relative scadenze. Ciò è in  linea il Parere 12.12.95, n. 1504 emanato dal Consiglio di Stato in base al quale il frazionamento è conseguenza di un preventivo accordo tra le parti. Va comunque evidenziato che l’Amministrazione finanziaria può valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto in esame ossia la “presenza di meccanismi eventualmente predisposti in frode al dettato legislativo, per eludere i limiti ai trasferimenti di valore di cui si tratta”. In presenza di rate di importo pari o superiore al suddetto limite il pagamento delle stesse non puo’ essere effettuato per contanti.