News da Battistini e Sirri

REVERSE CHARGE PER TABLET E PC

È stata estesa l’applicazione del “reverse charge” alle cessioni di tablet PC, laptop e console da gioco, con efficacia per le operazioni effettuate a decorrere dal 2.5.2016. Le nuove disposizioni in materia di “reverse charge” non sono condizionate da restrizioni né di carattere oggettivo né soggettivo. La norma non contempla limitazioni di carattere soggettivo, per cui la nuova disciplina si applica in ogni stadio di commercializzazione dei predetti beni, a differenza di quanto previsto per le cessioni di telefoni cellulari, per le quali il reverse charge è stato circoscritto alle sole cessioni “effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio”. Resta ovviamente inteso, infine, che, per poter applicare il “reverse charge” alla cessione dei beni informatici di cui trattasi (tablet PC, laptop e console da gioco), è necessario che il cessionario e/o il committente sia un soggetto IVA. Diversamente, qualora il committente sia un privato, l’imposta sarà dovuta dal cedente o prestatore secondo i criteri ordinari.