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RINUNCIA FINANZIAMENTI SOCI CON ATTO NOTORIO DAL 2016

Fino al 2015, in base all’art. 88 del Tuir, la rinuncia dei soci ai crediti vantanti nei confronti delle società non rappresentava per queste una sopravvenienza attiva imponibile. Ora, con le modifiche apportate dal decreto internazionalizzazione, il comma 4 dell’art. 88 è stato interamente riscritto prevedendo che, a decorrere dal 2016, la rinuncia dei soci ai crediti rappresenta per la società una sopravvenienza attiva tassata per la parte che eccede il relativo valore fiscale.  Il socio dovrà comunicare alla società tale valore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (atto_notorio_rinuncia_fin.to_socio_2016); in assenza di tale comunicazione il valore fiscale del credito sarà assunto pari a zero con inevitabili aggravi in capo alla società, dovendo, questa, tassare interamente quale sopravvenienza attiva la rinuncia operata dal socio.