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Poteri di espropriazione e di iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia

L’iscrizione ipotecaria può essere effettuata da parte di Equitalia solo per i debiti di importo superiore a euro 20.000. L’espropriazione invece, a prescindere dall’entità del debito, non è ammessa per l’unica casa di abitazione non di lusso nella quale il debitore risiede anagraficamente. E’ ammessa l’espropriazione, perciò, solo di immobili che non siano unica abitazione del debitore, previa iscrizione ipotecaria da almeno 6 mesi e unicamente per debiti superiori a euro 120.000. Negli altri casi si può iscrivere ipoteca senza espropriazione. Se il debito è inferiore a euro 20.000 Equitalia non può iscrivere nemmeno l’ipoteca.