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Il nuovo Reverse Charge in edilizia

La Legge di stabilità 2015 ha disposto l’applicazione del reverse charge alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”; l’Agenzia delle Entrate (circ. 27.3.2015 n. 14) ha precisato che per l’individuazione delle prestazioni interessate dal reverse charge debba farsi riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007. Per quanto riguarda, invece, la nozione di “edificio”, deve intendersi assimilabile a quella di fabbricato, per cui sono escluse le prestazioni effettuate su terreni, parcheggi, piscine ecc. Resta inteso che il meccanismo del reverse charge non si applica alle prestazioni di servizi di pulizia, installazione di impianti e demolizione relative a beni mobili di ogni tipo.