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SPLIT PAYMENT: alcuni chiarimenti

Con la circolare n. 1/E/2015 l’Agenzia delle Entrate ha dettagli sull’ambito soggettivo/oggettivo di applicazione della procedura denominata “Split Payment”, secondo cui l’IVA indicata in fattura dai fornitori non sarà incamerata da questi ma versata direttamente dalla pubblica amministrazione (nei confronti della quale è stata emessa la fattura) all’erario. Sono interessati dalla novità tutte le operazioni fatturate a partire dal 01.01.2015 nei confronti dello Stato,  degli organi dello Stato, degli Enti pubblici territoriali, delle Camere di Commercio, degli Enti ospedalieri e ASL, degli Enti pubblici di ricovero e cura. Le eccezioni riguardano: acquisto di beni / prestazioni di servizi soggetti al reverse charge; prestazioni dei lavoratori autonomi assoggettate a ritenuta alla fonte “a titolo d’imposta sul reddito”; per tali casistiche il fornitore dovrà emettere fattura nei confronti dell’ente pubblico addebitando l’IVA come precedentemente previsto, mentre la pubblica amministrazione dovrà, da una parte, versare al fornitore il compenso, e dall’altra versare all’erario l’imposta sul valore aggiunto.