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Iva sui trasferimenti immobiliari – chiarimenti

La Circ.Ministeriale n. 31/E del 30.12.2014 ha chiarito che le cessioni degli immobili classificati nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (palazzi), non potranno mai godere del beneficio prima casa con Iva 4%, ma saranno sempre soggetti all’aliquota Iva 22%, senza riguardo alla qualifica di immobili “di lusso”. Tutte le altre categorie A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7 – A11 potranno accedere al beneficio prima casa 4% anche se qualificabili come “di lusso”; diversamente, senza i requisiti prima casa, avranno Iva al 10% e mai al 22%.