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Nessun obbligo in capo ai fornitori che ricevono le dichiarazioni d’intento 2015

E’ stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate l’esonero della comunicazione all’A.E. in capo al fornitore che riceve una dichiarazione di intento con effetti dal 2015 secondo le previgenti modalità 2014. In pratica è l’esportatore abituale che, anche se fino al 11 febbraio 2015, invierà le dichiarazioni di intento secondo la previgente normativa (facoltà concessa dallo Statuto del Contribuente) sarà comunque tenuto anche ad applicare la nuova disciplina, cioè trasmettere telematicamente le dichiarazioni d’intento all’A.E. e consegnarle insieme alla ricevuta di invio al fornitore. Il fornitore è tenuto a verificare l’avvenuta trasmissione all’A.E. solo con riferimento alle operazioni successive al 11.02.2015.