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Vitto e alloggio pagati dal committente per conto del proprio professionista

Dal 2015 è cambiata la procedura per la deducibilità delle spese di vitto e alloggio sostenute dall’impresa committente per conto del proprio professionista. Secondo le nuove regole il committente deve ricevere dall’albergo/ristorante il documento fiscale a lui intestato con l’esplicito riferimento al nome del professionista che ne ha usufruito; il committente paga la fattura ricevuta e la registra nella propria contabilità come costo 100% deducibile; il professionista emette la propria fattura solo per il compenso senza alcun rimborso delle spese pagate dal committente e non le considera nel proprio reddito. Ora perciò la spesa sostenuta dal committente non si configura più come spesa per vitto e alloggio (la cui deducibilità nel reddito d’impresa è limitata dall’art 109 comma 5 e nel reddito di lavoro autonomo dall’art 54 5 comma TUIR al 75%) ma continua a ritenersi assorbita dalla prestazione di servizi resa dal professionista beneficiario.